Chi vive in condominio sa bene quanto possano diventare “scivolose” certe questioni di trasparenza, soprattutto quando si parla di spese, tabelle millesimali o comunicazioni ufficiali. Ma che succede quando un condomino chiede di consultare l’anagrafe condominiale e l’amministratore risponde: “Per la privacy, non posso darle questi dati”?
Ecco un caso molto interessante: secondo l’ultima analisi pubblicata a maggio 2025, la legge è chiarissima. Nessun amministratore può negare ai condomini la visione dell’anagrafe condominiale, almeno per quanto riguarda i dati ordinari.
L’articolo 1130 del Codice civile prevede tra i compiti obbligatori dell’amministratore la tenuta dell’anagrafe condominiale, che deve contenere le generalità dei singoli proprietari, la loro residenza o domicilio e i dati catastali. Ma questo non basta: i condomini possono consultare quei dati, e nessuna norma sul GDPR può impedirlo.
Il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ha introdotto obblighi importanti, ma non ha mai inteso vietare i diritti fondamentali dei cittadini in ambito civilistico. Anche il Garante per la Privacy ha precisato più volte che la trasparenza tra i partecipanti alla vita condominiale è un requisito legittimo, anzi necessario.
Certo, vanno fatte delle precisazioni. La diffusione indiscriminata dei dati personali, magari con pubblicazioni in bacheca o invii non richiesti via e-mail, non è mai consentita. L’amministratore deve garantire che i dati vengano trattati solo per finalità strettamente legate alla gestione del condominio. Ma un condomino che vuole consultare l’anagrafe, anche solo per verificare la correttezza delle tabelle millesimali o per capire chi siano i proprietari degli altri appartamenti, ha pieno diritto di accesso.
La chiave di lettura, quindi, è nell’equilibrio tra trasparenza e tutela. È vero che il GDPR vieta la comunicazione non autorizzata di dati personali, ma non puo essere usato come scudo per evitare il controllo e l’informazione tra partecipanti a un’entità giuridica condivisa come il condominio.
Inoltre, negare l’accesso a questi dati può essere considerato un comportamento lesivo dei diritti individuali, con possibili risvolti anche legali. Chi ha interessi legittimi (ad esempio per controlli sulle spese o sulla rappresentanza in assemblea) può richiedere quei dati con un semplice accesso formale.